Descrizione
I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o chi è affetto da un altro grave handicap fisico possono votare con l'aiuto di un accompagnatore (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Quest'ultimo deve essere:
- un elettore della propria famiglia
- un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.
Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile deve presentare al seggio un certificato medico.
Approfondimenti
Il presidente di seggio deve verificare se l'elettore disabile ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome. In un verbale, il presidente annota:
- il motivo del voto assistito
- il nome dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato medico all'elettore disabile
- il nome e il cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico è allegato al verbale.
Il certificato attestante l'impossibilità a votare senza l'aiuto di un'altra persona è rilasciato immediatamente e gratuitamente solo da medici (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41):
- selezionati dall'unità sanitaria locale
- che non sono candidati o parenti fino al quarto grado di candidati.
Nessun elettore può accompagnare al voto più di un invalido (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Il presidente di seggio annota sul certificato elettorale dell'accompagnatore che ha svolto il compito e ogni volta controlla se non abbia già accompagnato altri invalidi.